Nasce una nuova tipologia di pubblicità on line grazie anche ai progressi della tecnologia.
Yahoo! Italia di recente ha lanciato Ad-Booster, un formato di pubblicità on line in video-streaming che offre a tutti gli inserzionisti la possibilità di diffondere gli spot televisivi su Internet conservando una qualità eccellente, a prescindere dalla velocità della connessione. Il formato Ad-Booster è stato sviluppato con tecnologia Flash 5, può essere così scaricato velocemente con qualsiasi browser (Explorer, Netscape, etc.)e da qualsiasi PC. L'utente non ha bisogno di alcuna applicazione per visualizzare questo formato che si adatta sia alle connessioni a banda larga, sia a quelle a banda stretta per la trasmissione di voce o immagini.
Nuovi orizzonti, quindi, anche per la pubblicità on line che ha visto ultimamente un certo progresso anche se è rimasta ancorata alle tipologie tradizionali e cioè ai c.d. contratti di bannering.
La dottrina ha distinto i meccanismi pubblicitari all'interno della rete secondo due tipi di classificazione, verticale e orizzontale. In virtù della prima i contratti si distinguono a seconda della loro natura gratuita od onerosa, anche se anche in tal caso va osservato che la distinzione è più formale che reale in quanto anche nel caso in cui manchi la espressa previsione di un corrispettivo chi fornisce la pubblicità trova il proprio
tornaconto, vuoi perchè utilizza i dati degli utenti (secondo i meccanismi sopra descritti) vuoi perchè offre la sua prestazione in una con altri servizi nel cui corrispettivo in realtà è inglobato anche il costo della pubblicità.
La seconda distinzione, quella orizzontale, riguarda appunto la portata dell'accordo tra le parti. Invero, sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che la prestazione pubblicitaria può essere oggetto essenziale del contratto intercorrente tra l'impresa specializzata e l'utente oppure costituire una prestazione accessoria rientrante nell'ambito di un più ampio accordo contrattuale. Esempio della prima figura è l'accordo avente ad oggetto l'attività di marketing da intendersi come attività di studio e sviluppo della domanda dei beni e dei servizi offerti al mercato; esempio della seconda fattispecie contrattuale è quella dell'accordo stipulato con il creatore di un sito web che assume altresì gli obblighi di promozione del sito medesimo.
Tuttavia la principale forma di divulgazione affermatasi per l'attività dei siti commerciali in Internet è costituita dal c.d. bannering, termine che in genere viene designato per indicare tutti i contratti pubblicitari in rete. Il banner è un grosso striscione pubblicitario elettronico (in genere in formato Gif) che consente al navigatore di arrivare al sito dell'azienda pubblicizzata mediante un solo click (grazie ad un semplice collegamento ipertestuale). La forza di tale strumento risiede proprio nella sua estrema semplicità e duttilità, che consente a chiunque navighi in Internet di approdare alle offerte dell'imprenditore, anche partendo da un sito che si
occupa di tutt'altro argomento.
fonte: studiocelentano
Yahoo! Italia di recente ha lanciato Ad-Booster, un formato di pubblicità on line in video-streaming che offre a tutti gli inserzionisti la possibilità di diffondere gli spot televisivi su Internet conservando una qualità eccellente, a prescindere dalla velocità della connessione. Il formato Ad-Booster è stato sviluppato con tecnologia Flash 5, può essere così scaricato velocemente con qualsiasi browser (Explorer, Netscape, etc.)e da qualsiasi PC. L'utente non ha bisogno di alcuna applicazione per visualizzare questo formato che si adatta sia alle connessioni a banda larga, sia a quelle a banda stretta per la trasmissione di voce o immagini.
Nuovi orizzonti, quindi, anche per la pubblicità on line che ha visto ultimamente un certo progresso anche se è rimasta ancorata alle tipologie tradizionali e cioè ai c.d. contratti di bannering.
La dottrina ha distinto i meccanismi pubblicitari all'interno della rete secondo due tipi di classificazione, verticale e orizzontale. In virtù della prima i contratti si distinguono a seconda della loro natura gratuita od onerosa, anche se anche in tal caso va osservato che la distinzione è più formale che reale in quanto anche nel caso in cui manchi la espressa previsione di un corrispettivo chi fornisce la pubblicità trova il proprio
tornaconto, vuoi perchè utilizza i dati degli utenti (secondo i meccanismi sopra descritti) vuoi perchè offre la sua prestazione in una con altri servizi nel cui corrispettivo in realtà è inglobato anche il costo della pubblicità.
La seconda distinzione, quella orizzontale, riguarda appunto la portata dell'accordo tra le parti. Invero, sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che la prestazione pubblicitaria può essere oggetto essenziale del contratto intercorrente tra l'impresa specializzata e l'utente oppure costituire una prestazione accessoria rientrante nell'ambito di un più ampio accordo contrattuale. Esempio della prima figura è l'accordo avente ad oggetto l'attività di marketing da intendersi come attività di studio e sviluppo della domanda dei beni e dei servizi offerti al mercato; esempio della seconda fattispecie contrattuale è quella dell'accordo stipulato con il creatore di un sito web che assume altresì gli obblighi di promozione del sito medesimo.
Tuttavia la principale forma di divulgazione affermatasi per l'attività dei siti commerciali in Internet è costituita dal c.d. bannering, termine che in genere viene designato per indicare tutti i contratti pubblicitari in rete. Il banner è un grosso striscione pubblicitario elettronico (in genere in formato Gif) che consente al navigatore di arrivare al sito dell'azienda pubblicizzata mediante un solo click (grazie ad un semplice collegamento ipertestuale). La forza di tale strumento risiede proprio nella sua estrema semplicità e duttilità, che consente a chiunque navighi in Internet di approdare alle offerte dell'imprenditore, anche partendo da un sito che si
occupa di tutt'altro argomento.
fonte: studiocelentano