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leggetevi questa:

Sotto riportato potrete leggere il parere legale espresso dallo Studio Legale Cataldi, Via Pretoriana 39, Ascoli Piceno, part. IVA 012091604447, attestante la posizione di regolarita' della GDI in Italia ai sensi della Legge 173/2005 che regola le forme di multilivello in Italia. Questo documento, fedelmente riportato, permette un'attività completamente legale della GDI in Italia.



"Gentile Sig. ********,

prima di rispondere al Suo quesito e di fornire una soluzione al problema
da Lei sollevato, è necessario effettuare una doverosa premessa in merito
alla questione delle cd. vendite piramidali.

La legge n.173/2005, intervenuta di recente a disciplinare tale materia e
creata con l’intento, da un lato, di tutelare i consumatori, dall’altro,
di garantire il principio della libera e corretta concorrenza, riconosce
alcune garanzie fondamentali a favore di chi diviene controparte
nell’ambito di una vendita a domicilio e introduce a chiare lettere il
“divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene”.

L’intenzione del legislatore è, innanzitutto, quella di operare una netta
distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendovi anche quelle a
struttura “multilevel”, e le forme di "vendita piramidale" e operazioni
simili, già da tempo vietate nella maggior parte dei paesi euopei.
Più specificamente: la vendita diretta si caratterizza per il fatto di
perseguire lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, di
riconoscere agli agenti o venditori un guadagno (provvigioni)
proporzionale alla quantità o al valore del prodotto effettivamente
venduto.


Nelle vendite piramidali, invece, i livelli di vendita tendono ad essere
moltiplicati distanziando progressivamente il produttore dal consumatore;
inoltre, ciò che si acquista non è propriamente un prodotto o un servizio,
ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore
in sé e per sé. Il prodotto, dunque, è solo il pretesto per reclutare
altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di
rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena
subentrato cercherà nuovi venditori cui far pagare il "diritto d'accesso"
che, a loro volta, ne cercheranno altri e così via.
Tutto ciò, ovviamente,indipendentemente dalla quantità di merce venduta.

Nelle vendite piramidali, dunque, la remunerazione è basata non tanto sulla merce venduta o sulla capacità di vendita della stessa, quanto sulla capacità di acquisire nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di
nuovi soggetti da inserire nell'organizzazione. Non a caso in tali
corcostanze l'investimento iniziale è obbligatorio, non per l'acquisto del
bene, ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione.


Prima ancora di entrare nel dettaglio della risposta al Suo quesito è bene
soffermarsi anche sulle conseguenze in cui si incorre per la violazione
dei divieti legislativamente sanciti. Esistono infatti sanzioni che
operano sia sul piano civile che penale, in considerazione dell’elevato
disvalore sociale riconosciuto alle suddette tipologie di negoziazione.
Sul piano civile, in particolare, gli eventuali contratti stipulati in
violazione dei divieti ex art. 5 l. n.173/2005 saranno da considerarsi
nulli per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 comma 1°
c.c. Sul piano penale, invece, si deve fare riferimento al contenuto
dell’art. 7.

Stante la novità del dettato normativo in esame, non esiste ancora una
giurisprudenza in materia.



L’unica sentenza di merito, cui accenno per completezza di informazioni
anche se riferibile alla previgente normativa, risale al 3/10/2000 ed è
stata emessa dal Tribunale di Torino in relazione controversia insorta tra
un’associazione di consumatori, iscritta nell'elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale, ed una società torinese che,
attraverso un’organizzazione a struttura piramidale, invitava - per il
tramite di persone amiche e conoscenti - una serie di soggetti ad una
riunione conviviale, ove gli stessi versavano una cospicua quota
“decennale” di adesione ad un'associazione e, al contempo, sottoscrivevano
“contratti di associazione con vendita di servizi e sconti” ovvero
“contratti di procacciamento di affari”. Con tali contratti l'associazione
garantiva “guadagni ricavabili dall'attività di procacciamento di analoghi
contratti” sulla base di elevate percentuali sulle vendite effettuate
dagli associati e dagli “associati procacciatori da lui dipendenti”.
Nel caso di specie, dunque, l'inserimento nella struttura piramidale era
“finalizzato all'acquisizione di sempre nuovi adepti mediante l'attività
di proselitismo e reclutamento svolta dai primi iscritti, remunerata dalla
corresponsione di provvigioni ben individuate nel contratto stesso”.
Un'attività lavorativa, dunque, esclusivamente rivolta a procurare nuovi
associati.


Venendo ora più specificamente al Suo caso, riteniamo che, in linea di
massima, l’organizzazione come da Lei descritta e da noi verificata
tramite accesso al sito, presenti similitudini solo apparenti rispetto
allo schema della vendita piramidale così come vietata dalla legge.
Consideriamo, tuttavia, che per evitare problemi di sorta sia necessario
fornirLe degli ulteriori chiarimenti e suggerimenti che Le consentano di
operare in piena tranquillità.

In primo luogo sarebbe necessario attribuire una corretta configurazione
giuridica all’organizzazione di cui Lei fa parte, in modo da non lasciare
alcun dubbio sul fatto che non si tratta di una struttura di vendita
piramidale. Per fare questo dovreste maggiormente evidenziare che la somma
versata inizialmente non rappresenta una quota di adesione a questa catena
piramidale, ma il controvalore previsto per l’acquisto del dominio e che
la stessa somma è del tutto svincolata dall’eventuale partecipazione a
quello che dovreste definire come programma di affiliazione. La vendita
del pacchetto web dovrebbe, quindi, essere una questione del tutto
autonoma rispetto alle possibilità di aderire a tale programma, così come
dovreste lasciare aperta la possibilità anche a chi non ha un dominio “ws”
di diventare affiliato.




Nel momento in cui è prevista la possibilità, per chi non acquista da voi
il dominio, di conseguire ugualmente un guadagno attraverso un programma
di affiliazione, si spezza il vincolo piramidale. Quello che dovreste
fare, dunque, è proporre l’adesione a quei programmi di affiliazione,
denominati anche “Revenue Sharing” o “Referal Program” e già ampiamente
diffusi nel nostro paese, che sono legittimamente finalizzati, in primo
luogo, alla vendita di prodotti e, talvolta in seconda battuta, anche al
reclutamento di nuovi parteners. Tali programmi si riferiscono ad un
servizio che collega e trasferisce i visitatori a siti di e-commerce e/o
aziendali e che quindi incrementa il numero di clic, registrazioni, e
vendite sui siti stessi. In buona sostanza coloro che espongono bottoni o
banner o link dei programmi di affiliazione guadagnano delle commissioni
in base al numero di clic, registrazioni e vendite sui siti stessi.

Nel vostro caso dovreste prevedere che chi aderisce al programma di
affiliazione, indipendentemente dal fatto che abbia acquistato il sito da
voi, abbia la possibilità principale di vendere siti web ricavandone una
percentuale sulla vendita.
Nulla poi vieta che sia prevista una seconda possibilità di guadagno
aggiuntiva (secondaria) e cioè quella di reclutare nuovi iscritti al
programma di affiliazione. Ciò significa, in conclusione, che anche il
titolare di un altro sito può scegliere liberamente di affiliarsi vendendo
il vostro prodotto e che tale soggetto deve essere libero di conseguire un
guadagno aggiuntivo nel caso in cui recluti nuovi partners. Questo è, tra
l’altro, lo schema che stanno seguendo moltissimi siti tra i quali lo
stesso Google che, tuttavia, non garantisce un guadagno continuativo sui
nuovi affiliati ma un compenso sulle nuove adesioni che generino un
guadagno mensile superiore ad una determinata somma.


Il nostro consiglio è, dunque, quello di fare in modo che la retribuzione
o percentuale di guadagno sia, come nel caso dei programmi di
affiliazione, collegata più evidentemente al numero di vendite piuttosto
che al mero reclutamento dei nuovi iscritti.

Nella speranza di esserLe stati di aiuto e sempre a disposizione per ogni
altro eventuale chiarimento, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Lo staff di www.studiocataldi.it "
 
MLM legale

Si spesso questi programmi di affiliazione vengono confuse con le catene di Sant'Antonio ma tale non sono perchè non si paga una quota di adesione bensi il dominio. Su www.website.ws altra documentazione in merito. Per guardare il video della società per vedere come si propone Video Gdi
 

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