quando un sito deve essere considerato come una stampa?

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Utente Attivo
16 Feb 2005
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in base alla legge n47 dell'8 febbraio 1948 e alla modifiche apportate dalla legge 7 marzo 2001 Vi sono siti che possono essere considerati prodotti editoriali e quindi devono seguire gli obblighi previsti dalle leggi italiane in materia editoriale.
Il problema e' questo:Quando un sito puo' essere considerato prodotto editoriale?
 
Ogni sito in genere fa informazione: quali sono i limiti di queste informazioni per poter considerare un sito prodotto editoriale?
 
vorrei fare un piccolo esempio:se ho nel mio sito una sola pagina dedicata alla storia.In questo caso il mio sito deve essere considerato prodotto editoriale? Anche se gli articoli non sono pubblicati periodicamente? oppure anche se ho scritto un solo articolo?

Sarei grato se qualcuno rispondesse almeno ad una di queste domanda poiche' queste cose interessano noi tutti e tutti potremmo cadere nella trappola della stampa clandestina e' così che viene considerato un sito "prodotto editoriale"che non segue i dettami delle leggi sull'editoria.

Grazie.
 
Legge 7 marzo 2001, n. 62

"Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001


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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale)

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
 
Art. 2 legge 8 febb.48n47- (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 5 - (Registrazione)legge n.47 8 febb.48

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
 
Io penso che se non si fa informazione periodica bisognera' rispettare solo questa parte:
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Art. 2 legge 8 febb.48n47- (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
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Per stampato credo dovrebbe intendersi
l'articolo che in un dato momento viene lanciato su internet e su quello,penso,vadano apposti i dati prescritti da questo comma dell'articolo 2 legge 8 febb.48 n.47
 
Questa legge ha fatto solo un grand casino ma in realtà non è altro che una bolla di sapone... fummo tutti allarmati sia prima che dopo ma a distanza di tempo tutto è esattamente come era... la classica normativa senza senso... non rispettata e tacitamente non perseguita...

Riflessioni:
Le brutte leggi rendono vane le buone leggi...

In Italia ci sono 50000 normative contro le 5000 della Francia... morale in Italia non rispettare alcune leggi è moralmente accettabile... e per molte nemmeno si viene perseguiti...

Dopo tutto:
Se tre persone fumano sotto un cartello con scritto "vietato fumare" si multano e si allontanano!
Se trenta persone fumano sotto lo stesso cartello, le si invita ad andare a fumare da un altra parte!
Se trecento persone fumano sotto lo stesso cartello, si toglie il cartello!
 

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